Per esercitare l’attività è necessario ottenere l’autorizzazione rilasciata dalla ASL/ATS competente. Il numero delle autorizzazioni è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 3.300 abitanti.
Le farmacie sono classificate in due categorie: farmacie urbane e farmacie rurali. Le farmacie urbane sono quelle situate in Comuni o centri abitati con popolazione superiore a 5.000 abitanti; le farmacie rurali sono quelle ubicate in Comuni, frazioni o centri abitati con popolazione non superiore a 5.000 abitanti. Non sono classificate farmacie rurali quelle che si trovano nei quartieri periferici delle città, congiunte a queste senza discontinuità di abitati.
Altra suddivisione è tra la farmacia privata, che è quella il cui titolare è una persona fisica (un privato cittadino) o una società di persone e la farmacia pubblica (o comunale).
Per l’apertura fare riferimento al bando regionale.
Per le altre vicende giuridico-amministrative fare riferimento alla ASL/ATS competente per territorio e/o alla Regione.
Per l’attivazione di vendita di prodotti non strettamente inerenti l’ambito farmaceutico è necessario presentare la modulistica del procedimento “Commercio al dettaglio in esercizio di vicinato” reperibile al seguente link: SCIA di apertura, trasferimento sede o variazioni per l’esercizio di vicinato (esercizio commerciale fino a 150/250 mq) (unificata)